Le modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il "TUF"), al fine di garantire il recepimento della Direttiva 2004/39/CE (la "Direttiva MiFID") in Italia, hanno innovato in maniera sostanziale sia la disciplina relativa alla prestazione dei servizi di investimento sia la disciplina relativa ai mercati. In particolare l'applicazione dell'art. 21 lettera e) della delibera n.16191 del 2007 ("Regolamento Mercati") prevede quale sia il canale di diffusione delle informazioni utilizzato per la pubblicazione delle quotazioni e dei contratti conclusi nella sede di negoziazione gestita
In particolare, le disposizioni introdotte dalla Direttiva MiFID e recepite nel TUF hanno previsto la soppressione della figura dei Sistemi di Scambi Organizzati, consentendo agli intermediari di svolgere l'attività di Internalizzatore Sistematico se in possesso di particolari requisiti introdotti dalla stessa normativa comunitaria.
In proposito, le Banche Rete del Gruppo svolgeranno l'attività d'internalizzazione sistematica con esclusivo riferimento alle obbligazioni:
di propria emissione aventi rispettivamente valuta d'emissione antecedente a
08/03/2010 (compreso) per Banca Popolare di Ancona SpA
26/02/2010 (compreso) per Banca Regionale Europea SpA
26/02/2010 (compreso) per Banco di San Giorgio SpA
15/03/2010 (compreso) per Banco di Brescia SpA
22/03/2010 (compreso) per Banca Popolare di Bergamo SpA
31/03/2010 (compreso) per Banca Popolare Commercio e Industria SpA
01/03/2010 (compreso) per Banca di Valle Camonica SpA
16/03/2010 (compreso) per Banca Carime SpA, e
25/02/2010 (compreso) per UBI Private Investments ovvero
emesse dalla Capogruppo UBI Banca, con valuta di emissione sino al 29 giugno 2007, e non ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato.
Le informazioni in materia sono quindi presenti sui siti delle citate Banche.