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Regolamento

Consulta il Regolamento del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per approfondire l’istituzione del Fondo, i principi che lo guidano, la gestione e i processi operativi.

Scopri il Regolamento del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo

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Titolo I - L’istituzione del Fondo

Art. 1 - Il Fondo

1. Lo Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. (qui di seguito anche “Banca” o “Società”) prevede, all’art. 29.3, la possibilità di destinare una quota degli utili distribuibili alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l’istituzione di un apposito fondo (“Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, qui di seguito “Fondo”).

2. Lo stesso Statuto dispone che:

  • rientra nell’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (qui di seguito “Consiglio”) l’approvazione delle Linee Guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti (art. 18.2.2 lettera n);
  • spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (qui di seguito “Presidente”) -sentito il Consigliere Delegato e secondo le Linee Guida approvate dal Consiglio - la progettazione e la cura della realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo (art. 19.1 lettera l).

3. Il Fondo è alimentato:

  • dagli utili netti della Banca non distribuiti, nella misura di volta in volta destinata al Fondo sulla base di specifica deliberazione dell’assemblea degli azionisti;
  • dalle somme, già destinate al Fondo, eventualmente residue alla data di chiusura del bilancio d’esercizio della Banca, da riportare a nuovo, senza vincoli di destinazione.

4. In tale contesto il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, in modo trasparente, le modalità di gestione e utilizzo del Fondo, tenendo anche conto degli impegni assunti dalla Banca con il Codice Etico1.

 

1Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo (versione 14 febbraio 2012 reperibile sul sito internet della Banca), Principi di condotta nella relazione con la comunità, pag. 17. 

Art. 2 - Le erogazioni liberali

1. Le erogazioni liberali sono attribuzioni in denaro, a valere sul Fondo, che la Banca assegna ad enti opportunamente individuati senza obbligo di rimborso e in assenza di alcuna forma di corrispettivo, o controprestazione, nel rispetto dei principi e dei criteri applicativi di seguito indicati.

2. Le erogazioni liberali possono essere di importo differenziato e, in funzione dello stesso, distinguibili in:

  • liberalità territoriali (cfr. Art. 9), fino ad un importo massimo di Euro 5.000;
  • liberalità centrali (cfr. Art. 10) di importo superiore a Euro 5.000 e sino a Euro 500.000, impregiudicata la facoltà del Presidente di rimettere al Consiglio la deliberazione di eventuali attribuzioni di liberalità di importo superiore. 

Titolo II - I Principi

Art. 3 - Le finalità del Fondo

1. La Banca attraverso il Fondo intende sostenere le opere di utilità sociale e culturale che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale, il valore della persona.

2. L’utilizzo del Fondo viene destinato a sostegno di iniziative filantropiche che perseguano le seguenti finalità:

  • ambientali; 
  • assistenziali;
  • culturali escluse le iniziative di valorizzazione dei patrimoni storici archeologici ed artistici di proprietà;
  • di ricerca scientifica (in qualunque settore delle scienze e della tecnica);
  • di valorizzazione delle arti e dei mestieri;
  • educative;
  • sociali.

3. I valori di riferimento degli enti beneficiari delle erogazioni liberali devono essere coerenti con quelli indicati nel Codice Etico del Gruppo Intesa Sanpaolo, orientati alla persona, nonché ai diritti umani, alla solidarietà economica e sociale, allo sviluppo sostenibile, alla conservazione dell’ambiente ed al sostegno alla cultura.

4. Le erogazioni liberali possono essere destinate esclusivamente ad enti o organizzazioni dotati di procedure, anche contabili, che consentano un agevole accertamento della coerenza fra gli scopi enunciati e quelli concretamente perseguiti, oltre che agli enti che redigono bilanci certificati, e che operino nel rispetto delle leggi e regolamentazione vigenti.

5. Non rientrano nelle attività sostenibili dal Fondo le iniziative aventi valore commerciale e promozionale della Banca e del Gruppo e cioè, a titolo esemplificativo, le iniziative che si concretizzano in interventi a favore di Società e Gruppi sportivi che svolgono attività non dilettantistica, Enti ed organismi locali (Pro Loco, Aziende di soggiorno, Comitati di festeggiamenti, etc.) a fronte di iniziative folcloristiche, promozionali, turistiche o commerciali. A supporto di tali iniziative, è infatti previsto un apposito stanziamento destinato alle sponsorizzazioni ed alla pubblicità. Eventuali iniziative che dovessero essere oggetto di sponsorizzazione non possono contemporaneamente essere beneficiarie di erogazioni liberali. 

Art. 4 - Le Linee Guida

1. Il Presidente predispone la proposta di Linee Guida in ordine alle iniziative di valenza sociale e culturale della Società e del Gruppo (qui di seguito “Linee Guida”), da sottoporre al Consiglio, per approvazione, sulla base dei Principi e dei Criteri Applicativi (Titolo II e art.7).

2. Le Linee Guida hanno un orizzonte temporale biennale.

3. Omissis

4. Le Linee Guida individuano gli obiettivi, le priorità strategiche di alto livello che si intendono perseguire e definiscono gli indirizzi tematici.

5. Le Linee Guida trovano implementazione operativa nel Piano biennale del Progetto Cultura e nel Piano biennale del Fondo. Tali Piani, elaborati dai responsabili delle strutture aziendali preposte, sono presentati per approvazione al Comitato entro tre mesi dal rilascio delle Linee Guida. 

6. Omissis 

Titolo III - La gestione del Fondo

Art. 7 - I criteri applicativi

1. Le assegnazioni e le successive erogazioni liberali a valere sul Fondo saranno effettuate a favore di Beneficiari che operano nelle seguenti aree di riferimento (“Aree”):

  • Culturale, ad esclusione delle iniziative volte alla valorizzazione dei patrimoni artistici e archeologici di proprietà;
  • Religiosa e di beneficenza;
  • Ricerca (in qualunque settore delle scienze e della tecnica);
  • Sociale (ad es. salute, volontariato, tutela dei diritti, solidarietà) e ambientale.

2. Le erogazioni liberali saranno accordate tenendo conto di un meccanismo di rotazione, per un massimo di anni 3 consecutivi, in modo da garantire il più ampio, vario e flessibile utilizzo del Fondo, ed il più completo e soddisfacente intervento della Banca. Il meccanismo di rotazione terrà altresì conto dell’eventuale ricorrenza, in capo ad un medesimo beneficiario, di erogazioni liberali in funzione di uno ovvero di più progetti sostenuti, al fine di garantire il più ampio utilizzo del Fondo.

3. Le erogazioni liberali sono selezionate sulla base di una valutazione della richiesta effettuata dalla Segreteria Tecnica di Presidenza attraverso una procedura definita nell’iter operativo (TITOLO IV) in coerenza con i Principi del Regolamento e con le Linee Guida. 

Art. 8 - I beneficiari

1. Possono beneficiare delle erogazioni liberali:

  • Enti, legalmente riconosciuti, che, secondo quanto attestato dai rispettivi statuti, non perseguono scopi di lucro e abbiano conseguentemente sancito il divieto di distribuzione, anche in via indiretta, di utili o avanzi di gestione, costituiti ed organizzati secondo le regole che disciplinano il c.d. Terzo Settore del “non profit”;
  • le imprese sociali, costituite ai sensi del D.Lgs. 155/2006, purché l’erogazione liberale, nell’ambito dell’impresa sociale, sia destinata al sostegno di iniziative connotate da particolare rilievo sociale o culturale.

2. Appartengono alla categoria dei beneficiari:

  • Associazioni di assistenza sociale, di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato;
  • Enti ed associazioni che operano con riguardo alla tutela dell’ambiente e delle risorse;
  • Enti ed associazioni sportive, che svolgono attività dilettantistiche;
  • Enti impegnati in attività di studio, ricerca ed in attività di rilevante valore culturale o artistico;
  • Enti religiosi;
  • Fondazioni e Istituti di ricerca scientifica, tecnologica, medica
  • Fondazioni o associazioni che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • Università, Istituti universitari, Scuole.

3. Sono esclusi dalla categoria dei beneficiari:

  • Enti coinvolti in controversie giudiziarie note, in questioni che attengano la criminalità organizzata e il mancato rispetto di diritti umani, della convivenza pacifica e della tutela dell’ambiente2;
  • Associazioni e enti non legalmente riconosciute/i, gruppi ricreativi;
  • Club di servizio, quali Lions, Rotary, etc.;
  • Organizzazioni sindacali e di patronato;
  • Partiti, movimenti politici e loro articolazioni organizzative;
  • Privati cittadini;
  • Regioni, Province o Comuni, salvo specifiche iniziative connotate di particolare rilievo sociale, culturale o scientifico. 

2 A tal proposito l’Ente richiedente deve fornire un’autocertificazione dei requisiti di onorabilità inclusa nel modulo [A] e [B], posta - in caso di falsa dichiarazione - la decadenza dai benefici e la conseguente restituzione delle somme indebitamente ricevute, come da applicazione dell’Art. 12 comma 3. 

Titolo IV - L'iter operativo

Art. 9 - Le modalità di valutazione della richiesta ed assegnazione delle liberalità territoriali

1. Le richieste di competenza della Divisione della Banca dei Territori sono finalizzate al sostegno di progetti e di iniziative espressioni della comunità locale.

2. Le richieste di liberalità territoriali sono presentate in forma scritta e/o via email dagli Enti richiedenti e devono essere redatte in conformità al modello allegato sub [A]. Esse devono essere indirizzate alle unità territorialmente competenti, che fanno capo alla Divisione Banca dei Territori e alla Segreteria Tecnica di Presidenza.

3. Le domande relative alle liberalità territoriali, nei limiti indicati dal presente Regolamento e nel rispetto delle Linee Guida, possono essere autorizzate dalla Divisione Banca dei Territori. La Divisione Banca dei Territori, attraverso la Direzione Regionale, esamina le domande relative alle liberalità territoriali degli Enti richiedenti che le pervengono in base alla propria struttura organizzativa, eventualmente anche attraverso le Banche locali, e, sulla base dello stanziamento previsto nelle Linee Guida, dei criteri indicati per le Aree di intervento, valuta le domande, svolge adeguate analisi delle caratteristiche dell’Ente richiedente, verificando che abbia le caratteristiche indicate nel presente Regolamento, e, ove necessario, reperisce idonea documentazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della richiesta; se ritenute meritevoli, la Divisione Banca dei Territori, attraverso la funzione da essa individuata, le autorizza e dà istruzioni per l’erogazione delle liberalità territoriali di competenza. 

Art. 10 - Le modalità di recepimento della richiesta ed assegnazione delle liberalità centrali

1. Le domande relative alle liberalità centrali sono presentate in forma scritta e/o via email dagli Enti richiedenti e devono essere redatte in conformità al modulo allegato sub [B]. Tali domande sono ricevute direttamente dalla Segreteria Tecnica di Presidenza, nonché da Divisioni o altre strutture della Banca e del Gruppo, che le censiscono mediante apposita applicazione informatica e le trasmettono alla Segreteria Tecnica di Presidenza.

2. Omissis

Art. 11 - Le modalità di valutazione e concessione delle liberalità centrali

1. Omissis

2. La Segreteria Tecnica di Presidenza:

  • esamina le domande e procede alle verifiche sulle caratteristiche dell’Ente richiedente, reperendo, ove necessario, la documentazione idonea per accertare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della richiesta, con evidenza di eventuali collegamenti con il Gruppo;
  • svolge sulla base di una procedura di valutazione un’analisi di impatto ex ante del progetto;
  • esamina il track record [modulo sub E] relativo alla capacità di raggiungere i risultati da parte del richiedente, o perché già generati nel passato dallo stesso o perché il beneficiario intende riprodurre pratiche che hanno avuto un successo da parte di altri soggetti presentando evidenze empiriche;
  • valuta la rispondenza del progetto ai principi del Fondo nonché la coerenza con lo specifico bando ove presente;
  • in relazione a quanto previsto nelle Linee Guida, formula le proprie considerazioni circa l’accoglimento (in tutto o solo in parte) o meno delle richieste pervenute;
  • trasmette le richieste di liberalità centrale, con il proprio parere, all’Organo chiamato ad autorizzarle;
  • effettua il monitoraggio dell’esito del progetto. 

3. La Segreteria Tecnica di Presidenza può predisporre, in coerenza con le Linee Guida e con il Piano biennale, specifici bandi - in particolare nell’Area della ricerca – per liberalità centrali di valore superiore a Euro 150.000. L’assegnatario del bando pubblico sarà individuato da una commissione tecnica appositamente costituita.

4. La Segreteria Tecnica di Presidenza può ricevere le domande relative alle liberalità centrali anche attraverso le Banche del Gruppo, corredate dalle informazioni e dalla documentazione riguardante l’Ente richiedente (struttura dell’Ente, la sua situazione finanziaria, lo stato dei rapporti in essere con il Gruppo, etc.), la descrizione dell’iniziativa ed il progetto che l’ente richiedente intende perseguire (le caratteristiche, i tempi, i benefici attesi dalla sua realizzazione, il track record del beneficiario). 

Art. 12 - Le modalità di erogazione delle liberalità centrali

1. La Segreteria Tecnica di Presidenza curerà la comunicazione per iscritto (anche tramite email) ai richiedenti dell’avvenuto accoglimento, ovvero del mancato accoglimento, delle richieste relative alle liberalità centrali, curando inoltre l’inoltro alla Direzione Amministrazione e Fiscale delle istruzioni per le relative erogazioni, in una o più soluzioni, in conformità alle necessità dei richiedenti e alle indicazioni formulate in sede di autorizzazione.

2. Con la comunicazione di accoglimento della domanda sarà chiesto ai Beneficiari delle liberalità centrali di trasmettere alla Segreteria Tecnica di Presidenza, a conclusione del progetto e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’erogazione liberale:

  • la compilazione del modulo conforme al modello allegato sub [C], che illustra l’andamento ed i risultati del progetto sostenuto finanziariamente;
  • la presentazione della/e fattura/e, qualora l’erogazione liberale sia finalizzata, in via prevalente, all’acquisto di beni o di servizi.

3. La Segreteria Tecnica di Presidenza può sospendere, a sua esclusiva discrezione, le erogazioni nel caso in cui il monitoraggio dell’esito del progetto non dia evidenze positive. La destinazione delle erogazioni liberali ricevute a scopi diversi da quelli formalizzati all’atto della richiesta o comunque non conformi alle finalità del Fondo, come rappresentate nel presente Regolamento e nelle Linee Guida pro-tempore vigenti, dà inoltre luogo alla decadenza dai benefici e alla conseguente restituzione delle somme indebitamente ricevute. 

Titolo V - Le modalità di rendicontazione del Fondo

Art. 13 - Le informazioni relative all’utilizzo del Fondo

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis

4. Il Presidente darà conto della gestione del Fondo all’Assemblea convocata per approvare l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile di esercizio. Inoltre, dell’utilizzo del Fondo viene data completa informazione disaggregata per nominativo ed importo sul sito internet della banca e in modo aggregato nell’ambito del Rapporto di Sostenibilità della Banca e del Gruppo.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 16 - Il trattamento dei dati personali

Per ogni richiesta di erogazione liberale è necessario rendere l’informativa in materia di protezione dei dati personali a tutti gli interessati i cui dati siano trattati dalla Banca e acquisire specifico consenso da parte legale rappresentante dell’Ente richiedente al trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR. Il modulo contenente l’informativa e la formulazione della richiesta di consenso è allegata sub. D e disponibile nella piattaforma di gestione del Fondo. 

Per maggiori informazioni

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